Art. 1 – Denominazione e Sede

  1. È costituita, ai sensi degli articoli del Codice Civile e delle leggi vigenti, l’Associazione denominata “Zaini e Polsini” (di seguito denominata “Associazione”), con sede legale a Genova, via Pietro Gobetti 8a/canc.

  2. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita senza necessità di modifiche statutarie, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo e Finalità

  1. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere attività ricreative e sociali legate alla pratica del padel e ad altre iniziative per favorire la socializzazione e la diffusione di valori quali il rispetto, la lealtà e la solidarietà tra i soci.

  2. Scopi dell’Associazione sono:

    • Promuovere la pratica del padel e altre attività sportive a livello amatoriale e ricreativo.

    • Organizzare tornei, campionati, eventi e manifestazioni per i soci.

    • Favorire lo spirito di gruppo e l’inclusione tra i partecipanti.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata. L’eventuale scioglimento sarà deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Soci

  1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e i principi, senza discriminazione alcuna.

  2. La qualifica di socio si acquisisce mediante presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’accettazione.

  3. I soci hanno il diritto di partecipare alle attività e alle assemblee sociali e di eleggere gli organi dell’Associazione.

  4. I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

  5. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, salvo in caso di trasferimento per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

  1. I soci hanno diritto di:

    • Partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione.

    • Esprimere il proprio voto per l’elezione degli organi sociali.

    • Proporre iniziative compatibili con le finalità associative.

  2. I soci hanno il dovere di:

    • Rispettare le norme statutarie e i regolamenti interni.

    • Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Perdita della Qualifica di Socio

  1. La qualifica di socio si perde per:

    • Recesso volontario.

    • Decesso.

    • Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per comportamenti contrari ai principi e alle finalità dell’Associazione.

  2. L’espulsione può essere decisa dal Consiglio Direttivo in caso di:

    • Violazione delle norme statutarie e regolamentari.

    • Comportamenti lesivi dell’immagine dell’Associazione o delle sue attività.

    • Mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore a 60 giorni.

  3. Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato per iscritto al socio, che potrà presentare ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Assemblea delibera in via definitiva sulla questione.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci.

  2. Il Consiglio Direttivo.

  3. Il Presidente.

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

  2. È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

  3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei soci o del Consiglio Direttivo.

  4. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, approva il bilancio e delibera sulle questioni di maggior rilevanza per l’Associazione.

  5. Le convocazioni devono essere comunicate ai soci almeno 7 giorni prima della data fissata, specificando l’ordine del giorno, il luogo e l’orario.

  6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto per le modifiche statutarie o lo scioglimento.

  7. Statuto e atto costitutivo potranno essere modificati sulla base delle leggi.


Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea tra i soci.

  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

  3. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e ne rappresenta le istanze.

  4. Compiti principali del Consiglio Direttivo sono:

    • Eseguire le delibere dell’Assemblea.

    • Redigere i rendiconti annuali.

    • Decidere in merito all’ammissione, sospensione o espulsione dei soci.

    • Proporre regolamenti interni.

Art. 10 – Il Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle delibere.

  2. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni a membri del Consiglio Direttivo o a soci con incarichi specifici.

Art. 11 – Patrimonio e Risorse Economiche

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

    • Quote associative annuali.

    • Contributi volontari dei soci.

    • Sponsorizzazioni e contributi pubblici e privati.

    • Eventuali donazioni e lasciti.

  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, salvo diversa disposizione di legge.

  3. Le modalità di utilizzo del fondo comune devono rispettare esclusivamente le finalità associative e sono decise dal Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea

Art. 12 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

  2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.